PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 5 dell'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, prima della discussione delle parti, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423».